PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La denominazione, il simbolo e i colori delle società sportive sono tutelati secondo le modalità previste dalla presente legge.
      2. I beni immateriali di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati, in relazione alla costanza dell'uso e al radicamento nel territorio, come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà ai sensi dell'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      3. Anche in assenza di imposizione di vincolo, qualora si tratti di denominazioni, di simboli o di colori utilizzati da una società sportiva da oltre cinquanta anni, in caso di perdita dell'affiliazione, di fallimento o di cessazione di attività della medesima società, la sua denominazione, il suo simbolo ed i suoi colori sono attribuiti alla federazione sportiva di appartenenza. In caso di società polisportive o di mancanza della federazione sportiva di riferimento, l'attribuzione è attuata a favore del Comitato olimpico nazionale italiano.
      4. Il soggetto attributario ai sensi del comma 3 provvede a riassegnare i beni immateriali di cui al medesimo comma, entro il più breve tempo possibile, ad una società o ad un ente ritenuti più idonei a perseguire le finalità sportive e sociali attribuite alla società sportiva originaria. L'individuazione della società o dell'ente è effettuata secondo procedure improntate alla trasparenza e rivolte ad ottenere garanzie di corretto e fedele uso di tali beni immateriali nonché di proseguimento delle tradizioni sportive e culturali.